Nel 2026, la dichiarazione fiscale crypto va letta su due piani: la dichiarazione che presenti nel 2026 riguarda normalmente le operazioni del 2025, mentre le operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026 seguono già le nuove regole sulle tasse crypto. Per le persone fisiche nel regime dichiarativo, le cripto-attività possono richiedere monitoraggio, calcolo di plusvalenze o proventi e, quando dovuta, l’imposta sul valore. La forma da usare dipende dal modello: nel 2026 il 730 precompilato usa i quadri W e T; Redditi PF usa, rispettivamente, quadro RW e quadro RT.
La regola più importante per il 2026 è temporale: le plusvalenze e gli altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026 rientrano nell’aliquota sostitutiva del 33%. La dichiarazione precompilata 2026, invece, riguarda il periodo d’imposta 2025: per quelle operazioni la guida dell’Agenzia colloca le plusvalenze crypto nella sezione V-A del quadro RT e non applica più la vecchia soglia complessiva di 2.000 euro. Conserva quindi dati e valori separati per anno di realizzazione.
In breve: come funziona la tassazione crypto in Italia nel 2026?
La tassazione crypto italiana distingue il monitoraggio del possesso dalla tassazione di un reddito. Il monitoraggio riguarda le cripto-attività detenute e, in Redditi PF, passa dal quadro RW; la plusvalenza o il provento, se realizzato, va invece indicato nel quadro dedicato. Per il 730 precompilato 2026 l’Agenzia indica il quadro W per monitoraggio e imposta sul valore, e il quadro T per le plusvalenze da cessione.
Dal 2023 le cripto-attività sono comprese nel monitoraggio fiscale indipendentemente da dove e come sono conservate: wallet non-custodial, account digitale, exchange, hardware wallet o altro sistema di custodia. Questo non significa che il solo possesso produca automaticamente una plusvalenza; significa che il possesso può avere un obbligo dichiarativo e può concorrere all’imposta sul valore quando il bollo non è già applicato dall’intermediario.
Le regole di reddito trattate qui riguardano, in via generale, le persone fisiche che operano fuori dall’attività d’impresa, arti o professioni. Se l’attività è svolta in un contesto professionale o d’impresa, la qualificazione non è quella ordinaria delle plusvalenze crypto di cui a questo articolo.
- Operazioni 2025Per la dichiarazione 2026, la sezione V-A del quadro RT riguarda le plusvalenze e gli altri proventi crypto; la soglia complessiva di 2.000 euro non si applica.
- Dal 1° gennaio 2026Per i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, l’aliquota sostitutiva è del 33%.
- Prima di inviareVerifica sempre che l’anno di realizzazione, il modello usato e il quadro selezionato siano coerenti tra loro.
Quale aliquota si applica alle tasse crypto nel 2026?
Per le plusvalenze e gli altri proventi delle cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026, la legge di bilancio 2025 prevede un’imposta sostitutiva del 33% per i redditi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR. La stessa legge ha eliminato dal testo dell’articolo 67 la condizione della soglia complessiva di 2.000 euro: non è quindi corretto applicare quella soglia alle operazioni dal 2026.
Attenzione però alla domanda “quale dichiarazione compilo nel 2026?”. Il modello Redditi PF 2026 e il 730 precompilato 2026 servono al periodo d’imposta 2025. La pagina dell’Agenzia sul quadro RT per tale dichiarazione conferma l’assenza della soglia di 2.000 euro per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025, ma la sua indicazione del 26% riguarda quel periodo e non sostituisce la regola del 33% per i redditi realizzati dal 2026.
L’aliquota non va quindi scelta in base all’anno in cui apri il sito dell’Agenzia o invii la dichiarazione, bensì in base all’anno in cui hai realizzato la plusvalenza o ricevuto il provento. Per la dichiarazione relativa ai redditi 2026, che seguirà il ciclo dichiarativo successivo, occorrerà usare istruzioni e modelli allora disponibili.
Regola pratica: nel rendiconto separa le operazioni del 2025 da quelle del 2026. Il passaggio al 33% riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026; non trasforma retroattivamente le operazioni 2025.
Le fonti normative utili sono la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 e il testo vigente dell’articolo 67 del TUIR.
Quali operazioni crypto sono imponibili e quali no?
Una plusvalenza o un provento crypto può sorgere in caso di rimborso, cessione a titolo oneroso, scambio o detenzione della cripto-attività. In pratica, vendere crypto contro euro o altra valuta fiat è una cessione; anche uno scambio può essere fiscalmente rilevante se gli asset scambiati hanno caratteristiche e funzioni diverse. Il calcolo richiede quindi una ricostruzione puntuale della storia delle transazioni, non soltanto del saldo finale.
Non tutti gli scambi crypto-crypto sono automaticamente imponibili. L’articolo 67 esclude gli scambi tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni; la circolare dell’Agenzia indica, per esempio, lo scambio di una criptovaluta con un’altra e lo scambio di un NFT con un altro NFT. Al contrario, l’acquisto di un NFT con una criptovaluta è indicato come esempio di scambio tra attività con caratteristiche e funzioni diverse. Per casi meno lineari, non è prudente presupporre un trattamento senza esaminare le caratteristiche dell’asset.
Gli scambi verso stablecoin non hanno tutti lo stesso trattamento. Secondo la Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate, la conversione da una criptovaluta a un e-money token (EMT) — un token collegato a una singola valuta ufficiale e rimborsabile al valore nominale — è fiscalmente rilevante e può quindi realizzare una plusvalenza o una minusvalenza.
La conversione verso un asset-referenced token (ART), che mantiene invece il proprio valore facendo riferimento ad altri valori, diritti o a una loro combinazione e non garantisce lo stesso rimborso nominale, non è considerata fiscalmente rilevante dalla Circolare. Conta quindi la classificazione effettiva del token, non soltanto l’etichetta “stablecoin”.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida sulla tassazione delle stablecoin in Italia.
I proventi da detenzione, compresi quelli da staking, rientrano nella disciplina delle cripto-attività e sono tassati per l’intero importo percepito nel periodo, senza deduzioni. Per derivati crypto quali CFD e futures, oppure per token che sono strumenti finanziari, la qualificazione può seguire regole diverse: non vanno inseriti meccanicamente nella stessa categoria della cessione spot.
| Situazione | Trattamento descritto dalle fonti | Dati da conservare |
|---|---|---|
| Vendita crypto per euro | Cessione a titolo oneroso: può realizzare plusvalenza o minusvalenza. | Data, controvalore, costo documentato. |
| Scambio tra asset con eguali caratteristiche e funzioni | Non è un evento imponibile ai sensi dell’articolo 67. | Asset ceduto e ricevuto, data e piattaforma. |
| Acquisto NFT pagando in crypto | Esempio di scambio imponibile tra asset con funzioni diverse. | Valore dell’asset ricevuto alla data dello scambio. |
| Staking | I proventi da detenzione sono imponibili per l’intero ammontare percepito. | Data, quantità, valore e origine del reward. |
La circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate e l’articolo 68 del TUIR sono i riferimenti per questa distinzione e per il calcolo.
Quadro RW criptovalute: chi deve compilarlo?
Il quadro RW criptovalute è il quadro di monitoraggio fiscale di Redditi PF. Dal 2023, residenti persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equivalenti devono indicare le cripto-attività che possono produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo può riguardare anche il titolare effettivo ai fini antiriciclaggio, non soltanto l’intestatario diretto.
La regola non dipende dal fatto che le crypto siano custodite su un exchange estero, su una piattaforma italiana o in self-custody. Le istruzioni richiamate dall’Agenzia includono wallet, conti digitali e altri sistemi di archiviazione, custodia o conservazione; la circolare precisa inoltre che il monitoraggio si applica a prescindere dalla collocazione in Italia o all’estero. Perciò il ragionamento “non è un conto estero, quindi RW non serve” non è affidabile per le cripto-attività.
Esiste una possibile esenzione dal monitoraggio quando le attività sono affidate a intermediari residenti, o i relativi redditi sono riscossi tramite tali intermediari, e questi applicano ritenute o imposte sostitutive. È un’eccezione condizionata: non basta che il soggetto sia italiano o che l’account sia custodial. Prima di omettere il quadro RW, verifica che ricorrano le condizioni effettive dell’esenzione e che l’intermediario applichi il prelievo richiesto.
Il quadro RW serve a dichiarare il possesso ai fini del monitoraggio e può ospitare l’imposta sul valore. La tassazione di una plusvalenza o di un provento segue invece il quadro reddituale previsto dal modello scelto.
Per Redditi PF 2026, consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul quadro RW prima di trascrivere valori o codici.
Dichiarazione fiscale crypto 2026: quadro RW e RT oppure quadro W e T?
La scelta dei quadri dipende dal modello, non dal tipo di token. Nella dichiarazione precompilata 2026, l’Agenzia indica per il Modello 730 il quadro W per monitoraggio e imposta sul valore delle cripto-attività, e il quadro T per le plusvalenze da cessione. Nel Modello Redditi PF 2026, invece, il monitoraggio passa dal quadro RW e le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies dalla sezione V-A del quadro RT.
Questa guida non sostituisce le istruzioni del singolo modello né determina chi possa utilizzare il 730. Il punto operativo è non duplicare gli stessi importi nei quadri alternativi: seleziona il modello applicabile alla tua situazione e segui le istruzioni aggiornate di quel modello. Chi ha più fonti di reddito, attività professionale, casi di impresa o operazioni non standard dovrebbe far verificare l’inquadramento da un professionista.
Quadri W e T
Quadro W: monitoraggio delle cripto-attività e imposta sul valore collegata.
Quadro T: plusvalenze da cessione di cripto-attività.
Quadri RW e RT
Quadro RW: monitoraggio fiscale delle cripto-attività.
Quadro RT, sezione V-A: plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-sexies.
Per le finestre operative della precompilata 2026, il 730 è consultabile dal 30 aprile e accettabile, modificabile e inviabile dal 14 maggio. Redditi PF è consultabile e modificabile dal 20 maggio e inviabile dal 27 maggio. L’accesso avviene, tra gli altri metodi, con SPID, CIE o CNS. Queste sono date di disponibilità della procedura, non una scadenza finale di presentazione: per la scadenza applicabile al tuo caso, controlla le istruzioni e gli avvisi dell’Agenzia.
Le pagine ufficiali su 730 precompilato, quadro RT e accesso alla precompilata aiutano a verificare il percorso corretto.
Come si calcolano plusvalenze, minusvalenze e tasse crypto?
La plusvalenza è, in sintesi, la differenza tra il corrispettivo ricevuto — oppure il valore normale della cripto-attività ottenuta nello scambio — e il costo o valore di acquisto. Se nello scambio ricevi una cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse, il valore normale è quello disponibile sul sito tramite il quale lo scambio è concluso alla data dell’operazione.
Il costo deve essere dimostrato con documentazione certa e precisa, per esempio la documentazione dell’intermediario o del prestatore di servizi. In mancanza di prova, il costo è pari a zero. Le spese accessorie di cessione non si includono nel calcolo di questi redditi. Per crypto ricevute per successione o donazione valgono regole specifiche sul costo: rispettivamente il valore rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e il costo del donante.
Le minusvalenze crypto possono essere compensate algebricamente con plusvalenze e proventi crypto correlati. Se le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata integralmente contro plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi, purché sia dichiarata nell’anno in cui è stata realizzata. Non può però essere compensata con i redditi diversi finanziari delle lettere da c a c-quinquies dell’articolo 67.
Come preparare la dichiarazione fiscale crypto senza perdere dati?
Per una dichiarazione fiscale crypto affidabile, ricostruisci prima le transazioni e solo dopo trasferisci i totali nel modello. Il saldo a fine anno da solo non basta: servono cronologia, costi, controvalori e movimenti fra piattaforme per distinguere trasferimenti propri, cessioni e proventi. Se usi più exchange o wallet, una vista unica riduce il rischio di dimenticare una fonte o di contare due volte lo stesso passaggio.
Per una spiegazione pratica del processo, dei dati necessari e dei quadri da compilare, consulta la nostra guida completa su come dichiarare le criptovalute in Italia.
- Raccogli la cronologia completaEsporta operazioni, depositi, prelievi, trasferimenti, reward e saldi da ogni exchange, wallet e protocollo utilizzato nel periodo.
- Ricostruisci costi e valoriAssocia a ogni cessione il costo documentato e, quando necessario, il valore alla data dello scambio. Conserva documenti e prove dell’origine dei dati.
- Separa monitoraggio e redditoIndividua gli importi per il quadro di monitoraggio e quelli per il quadro delle plusvalenze o dei proventi, secondo il modello fiscale applicabile.
- Controlla l’anno di realizzazioneApplica il trattamento del 2025 ai redditi da dichiarare nel 2026 e il 33% alle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026, se rientrano nella lettera c-sexies.
- Verifica prima dell’invioConfronta i dati con le istruzioni Agenzia aggiornate e, per casi complessi, chiedi un controllo professionale prima di trasmettere.
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Quadro RW e imposta sul valore delle cripto-attività: cosa controllare?
Dal 2023, quando l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, è prevista un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. L’aliquota è il 2 per mille, cioè lo 0,2%, e l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di possesso e, in caso di contitolarità, alla quota di possesso. Non è limitata ai soli soggetti obbligati al monitoraggio fiscale.
La base imponibile è il valore della cripto-attività al termine dell’anno solare sulla piattaforma di acquisto oppure, se quel dato non è disponibile, su una piattaforma analoga dove è negoziata. Se l’asset non è più detenuto al 31 dicembre, si considera il valore alla fine del periodo di detenzione. Quando la crypto è detenuta presso intermediari non residenti o conservata su USB, computer o smartphone e non viene applicato il bollo, l’imposta sul valore può comunque essere dovuta.
Non confondere i due prelievi: il 33% riguarda, dal 2026, le plusvalenze e gli altri proventi della lettera c-sexies; il 2 per mille riguarda il valore delle cripto-attività quando non è già dovuta l’imposta di bollo applicata dall’intermediario.
Può essere riconosciuto un credito, fino a concorrenza dell’imposta italiana, per un’imposta patrimoniale estera pagata su cripto-attività detenute presso intermediari esteri. La disciplina segue i metodi e le scadenze dei pagamenti delle imposte sui redditi; questa guida non indica una data di versamento perché il datastore non fornisce una scadenza finale specifica per il singolo contribuente.
Checklist finale per quadro RW criptovalute e tasse crypto
Prima di presentare la dichiarazione, controlla che il fascicolo contenga almeno le prove necessarie a ricostruire ciò che dichiari. L’Agenzia può richiedere che il costo di acquisto sia documentato; in mancanza, il costo vale zero. Una checklist semplice rende più facile individuare lacune prima di compilare RW, RT, W o T.
- Storico completo di exchange, wallet e trasferimenti interni.
- Documentazione del costo o valore di acquisto di ogni lotto ceduto.
- Valori di fine anno o di fine detenzione per il monitoraggio e l’imposta sul valore.
- Separazione tra operazioni realizzate nel 2025 e nel 2026.
- Verifica del modello scelto: 730 con W/T oppure Redditi PF con RW/RT.
FAQ: dichiarazione fiscale crypto e quadro RW
Devo compilare il quadro RW se tengo crypto su un hardware wallet?
Il monitoraggio delle cripto-attività dal 2023 non dipende dal luogo o dalla modalità di conservazione. La circolare include anche sistemi di archiviazione o custodia e chiarisce che la regola vale indipendentemente dal fatto che l’asset sia in Italia o all’estero. Verifica però se ricorrono le condizioni della specifica esenzione con intermediario residente.
La soglia di 2.000 euro si applica ancora alle tasse crypto?
No per i redditi di cui alla lettera c-sexies realizzati dal 2026: la legge n. 207/2024 ha eliminato la soglia dall’articolo 67. Anche per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025, la guida del quadro RT 2026 indica che la soglia non si applica.
Qual è la differenza tra quadro RW e quadro RT?
Nel Modello Redditi PF, RW riguarda il monitoraggio delle cripto-attività; la sezione V-A di RT riguarda le plusvalenze e gli altri proventi della lettera c-sexies. Per il 730 precompilato 2026, l’Agenzia indica invece W per monitoraggio e imposta sul valore e T per le plusvalenze da cessione.
Quanto sono tassate le crypto nel 2026?
Per plusvalenze e altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026 nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, l’aliquota sostitutiva è del 33%. Non confondere questo con la dichiarazione presentata nel 2026, che normalmente riguarda i redditi del 2025.
Se non ho il prezzo di acquisto, posso usare una stima?
La disciplina richiede prove certe e precise del costo o valore di acquisto, come la documentazione dell’intermediario o del prestatore di servizi. Se il costo non è documentato, è pari a zero. Conserva quindi estratti, ricevute e dati di trasferimento.
Le informazioni fiscali che forniamo non costituiscono consulenza fiscale, finanziaria, contabile o legale e non devono essere utilizzate da te o da terzi per evitare conseguenze fiscali. Chiedi consiglio a un professionista fiscale per la tua situazione. Non forniamo alcuna garanzia o promessa sull''accuratezza o completezza delle informazioni qui contenute. Tutto ciò che trovi qui rappresenta la nostra opinione e non un fatto vincolante.