Le stablecoin sono spesso usate come parcheggio temporaneo, mezzo di pagamento dentro gli exchange o ponte tra criptovalute e valute tradizionali. Proprio per questo molti utenti le considerano quasi "contanti digitali". Dal punto di vista fiscale italiano, però, non conviene trattarle come una zona neutra senza verifiche.
Dal 2023, la disciplina italiana parla in modo ampio di cripto-attività: rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente usando tecnologia a registro distribuito o tecnologia analoga. Questo significa che una stablecoin può rientrare nelle regole crypto quando ha le caratteristiche di una cripto-attività, anche se il suo prezzo cerca di seguire il dollaro, l'euro o un altro riferimento.
Cosa rende una stablecoin fiscalmente delicata
Una stablecoin può sembrare semplice perché il suo valore oscilla meno di altre crypto. Ma fiscalmente restano tre problemi pratici:
- può essere una cripto-attività da indicare nel quadro RW;
- una conversione può generare una plusvalenza o minusvalenza se fiscalmente rilevante;
- eventuali proventi da detenzione, lending o programmi earn possono essere tassabili come altri proventi crypto.
La regola italiana non si limita al nome del token. L'articolo 67 del TUIR include plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. L'articolo precisa anche che non è fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.
Questo punto è centrale per le stablecoin: non basta dire "è una crypto-to-crypto". Devi capire se l'operazione è tra asset con caratteristiche e funzioni uguali o diverse.
Conversioni verso stablecoin: quando può esserci un evento fiscale
Se vendi una crypto per euro, la cessione è normalmente un evento da analizzare fiscalmente. Con le stablecoin la risposta può essere più sfumata, perché l'operazione resta dentro l'ambiente crypto ma può cambiare la funzione economica dell'asset.
Esempio: convertire BTC in una stablecoin ancorata al dollaro può non essere economicamente identico a scambiare BTC con ETH, e non è lo stesso caso di uno scambio tra due asset con funzioni molto simili. La prassi italiana richiede attenzione alla distinzione tra permute non rilevanti e permute tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse.
Crypto volatile → stablecoin
Può cambiare la funzione economica dell'asset. Non dare per scontato che sia sempre una permuta irrilevante.
Asset con eguali caratteristiche e funzioni
L'articolo 67 esclude la rilevanza fiscale della permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.
Quando l'operazione è rilevante, la plusvalenza o minusvalenza si determina secondo l'articolo 68, comma 9-bis del TUIR: differenza tra corrispettivo percepito, o valore normale della cripto-attività permutata, e costo o valore di acquisto. Se la stablecoin ricevuta è il corrispettivo, diventa essenziale ricostruire il valore in euro nel momento dell'operazione.
Esempio: passaggio da crypto a stablecoin
Immagina di avere acquistato una cripto-attività per 4.000 euro e di convertirla in stablecoin quando vale 6.000 euro. Se quella conversione è fiscalmente rilevante, il risultato potenziale non è "zero" solo perché non hai incassato euro.
Questo esempio non dice che ogni conversione verso stablecoin sia sempre tassabile. Dice una cosa più utile: se la conversione è rilevante, il fatto di restare "in crypto" non elimina il calcolo fiscale.
Esempio: passaggio da crypto a stablecoin
Immagina di avere acquistato una cripto-attività per 4.000 euro e di convertirla in stablecoin quando vale 6.000 euro. Se quella conversione è fiscalmente rilevante, il risultato potenziale non è "zero" solo perché non hai incassato euro.
Aliquota: 26% storico e 33% dal 2026
Il regime post-2023 ha trattato i redditi diversi da cripto-attività con un'imposta sostitutiva del 26%, in modo analogo ai redditi finanziari. La normativa più recente prevede però che, per le plusvalenze e gli altri proventi c-sexies realizzati dal 1 gennaio 2026, l'imposta sostitutiva si applichi al 33%.
Per le stablecoin, questo significa che il calendario conta. Una conversione, una vendita o un provento da detenzione realizzato nel 2026 può avere un'aliquota diversa rispetto a operazioni avvenute in periodi precedenti. Se usi stablecoin frequentemente per parcheggiare liquidità o passare da un asset all'altro, può diventare importante separare bene le operazioni per anno.
Rendimenti, staking e lending su stablecoin
Molti utenti non si limitano a detenere stablecoin: le depositano in programmi earn, lending, liquidity pool o prodotti simili. In questi casi il tema non è solo la conversione iniziale, ma il provento da detenzione.
Dal 2023, i proventi da detenzione di cripto-attività, inclusi esempi come lo staking, sono assoggettati a tassazione senza deduzione. Se una stablecoin genera interessi, reward o altri rendimenti, il trattamento può quindi avvicinarsi alla logica dei proventi crypto, anche se il token punta a mantenere un valore stabile.
La parte difficile è spesso pratica: stabilire quando il provento è percepito, quale valore in euro attribuire, e distinguere il rendimento dal capitale originario. Se la piattaforma distribuisce piccoli importi giornalieri, mensili o al momento dello sblocco, il risultato dichiarativo può cambiare.
Per una trattazione più ampia dei reward e dei proventi da detenzione, puoi leggere anche la guida Divly sullo staking crypto in Italia.
Quadro RT: cosa guardare per le stablecoin
Il quadro RT è il punto in cui entrano i redditi diversi da cripto-attività nel regime dichiarativo. Per le stablecoin, le situazioni da controllare sono soprattutto:
- vendita o conversione fiscalmente rilevante;
- permuta con un asset avente caratteristiche e funzioni diverse;
- proventi da detenzione, lending o programmi earn;
- minusvalenze realizzate e loro eventuale riporto.
Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi. Se manca la documentazione, il costo può essere considerato pari a zero. Questa regola può essere particolarmente fastidiosa per le stablecoin, perché spesso vengono comprate, spostate e riconvertite molte volte. Senza cronologia completa, anche importi apparentemente semplici diventano difficili da difendere.
Quadro RW: anche le stablecoin possono essere da monitorare
Dal 2023, il monitoraggio fiscale copre tutte le cripto-attività, non solo le criptovalute tradizionali. I residenti italiani soggetti al monitoraggio devono indicare le cripto-attività capaci di produrre redditi imponibili in Italia nella dichiarazione annuale.
Le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dal metodo di conservazione e indipendentemente dal fatto che siano detenute all'estero o in Italia. Questo principio è importante per le stablecoin conservate su exchange esteri, wallet self-custody, app di pagamento o altri sistemi di custodia.
Per le stablecoin servono saldo, movimenti, controvalore e piattaforma. Se aspetti la dichiarazione, le operazioni frequenti possono diventare più difficili da ordinare.
Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività
Dal 2023, le comunicazioni periodiche ai clienti relative a cripto-attività sono soggette a imposta di bollo al 2 per mille annuo del valore rilevante. Quando l'imposta di bollo non è applicata, può invece applicarsi l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia.
Questa imposta sul valore si applica al 2 per mille e segue metodi e scadenze delle imposte sui redditi. La base è di norma il valore a fine anno indicato dalla piattaforma di acquisto o, se non disponibile, da una piattaforma simile. Se la stablecoin non è più detenuta al 31 dicembre, si guarda al valore alla fine del periodo di detenzione. L'imposta è proporzionata ai giorni di detenzione e alla quota di possesso.
Per una stablecoin, questo può sembrare banale perché il valore tende a restare vicino al riferimento fiat. Ma "tende" non significa "documentazione assente": il valore va comunque ricostruito con un criterio coerente.
Come Divly può aiutarti a organizzare le stablecoin
Divly è un calcolatore di tasse crypto che aiuta gli utenti a importare transazioni da wallet ed exchange, controllare come le transazioni sono state classificate e scaricare un report fiscale localizzato quando sono pronti a dichiarare. Per chi usa stablecoin, il vantaggio pratico è riunire conversioni, movimenti tra wallet, rendimenti e saldi in un unico posto, così da vedere meglio quali operazioni meritano attenzione fiscale.
Per una panoramica più generale sugli adempimenti italiani, puoi leggere anche la guida Divly su come dichiarare criptovalute in Italia. Se invece vuoi confrontare le regole italiane con altri Paesi, il report globale sulla tassazione delle criptovalute 2026 può aiutarti a mettere il caso italiano in prospettiva.
Errori comuni da evitare
Il primo errore è considerare la stablecoin come euro. Una stablecoin può avere un valore stabile, ma resta un token con una propria classificazione fiscale da verificare.
Il secondo errore è usare le stablecoin per "uscire dal rischio" senza registrare l'operazione. Se la conversione è fiscalmente rilevante, il risultato nasce in quel momento, non solo quando torni su euro.
Il terzo errore è ignorare i piccoli rendimenti. Programmi earn o lending su stablecoin possono distribuire importi frequenti e modesti, ma la somma annuale può diventare fiscalmente significativa.
Il quarto errore è dimenticare RW e imposta sul valore. Anche una posizione stabile può essere una cripto-attività da monitorare e valorizzare.
FAQ sulle stablecoin in Italia
Le stablecoin sono tassate come le altre crypto?
Spesso rientrano nelle regole sulle cripto-attività, ma il trattamento dipende dalla natura del token e dall'operazione effettuata. La classificazione concreta conta più del nome commerciale.
Convertire Bitcoin in stablecoin è sempre tassabile?
Non è prudente rispondere "sempre" o "mai". La regola da verificare è se la permuta avviene tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni o se cambia la funzione economica dell'asset.
Devo dichiarare le stablecoin nel quadro RW?
Dal 2023 il monitoraggio copre le cripto-attività capaci di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dal metodo di conservazione. Le stablecoin detenute possono quindi essere rilevanti per RW.
I rendimenti su stablecoin sono tassabili?
I proventi da detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono tassati senza deduzione. Se la stablecoin genera interessi o reward, quel rendimento va analizzato separatamente dalla semplice detenzione.
Dal 2026 si applica il 33%?
Per plusvalenze e altri proventi c-sexies realizzati dal 1 gennaio 2026, la normativa prevede l'imposta sostitutiva al 33%.
Le informazioni fiscali che forniamo non costituiscono consulenza fiscale, finanziaria, contabile o legale e non devono essere utilizzate da te o da terzi per evitare conseguenze fiscali. Chiedi consiglio a un professionista fiscale per la tua situazione. Non forniamo alcuna garanzia o promessa sull''accuratezza o completezza delle informazioni qui contenute. Tutto ciò che trovi qui rappresenta la nostra opinione e non un fatto vincolante.