Il 2026 e' un anno di passaggio per chi dichiara criptovalute in Italia. Alcune regole riguardano la dichiarazione presentata nel 2026, che normalmente copre i redditi del 2025. Altre riguardano invece le operazioni crypto realizzate dal 1 gennaio 2026, che entreranno nella dichiarazione presentata nel 2027.
Questa distinzione e' il punto da tenere a mente: la dichiarazione 2026 non applica automaticamente l'aliquota del 33% a tutto cio' che hai fatto nel 2025. Pero' le operazioni del 2026 cambiano davvero scenario: l'aliquota ordinaria sulle cripto-attivita' sale al 33%, con una nuova eccezione limitata per i token di moneta elettronica denominati in euro.
Dichiarazione 2026 e redditi 2026 non sono la stessa cosa
Quando si parla di "tasse crypto 2026" si rischia subito di mischiare due calendari.
La dichiarazione presentata nel 2026 riguarda in genere il periodo d'imposta 2025. Per le plusvalenze da cripto-attivita' realizzate entro il 31 dicembre 2025, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il quadro RT della dichiarazione Redditi PF 2026 indicano ancora l'imposta sostitutiva del 26%.
Le operazioni realizzate dal 1 gennaio 2026, invece, seguono le nuove regole previste dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e poi integrate dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199. In pratica, l'anno in cui realizzi il reddito conta piu' dell'anno in cui ti siedi a compilare la dichiarazione.
Redditi 2025
Le plusvalenze crypto realizzate entro il 31 dicembre 2025 sono dichiarate nella dichiarazione 2026. La sezione crypto del quadro RT indica l'aliquota del 26% per questi redditi.
Redditi dal 1 gennaio 2026
Le plusvalenze e gli altri proventi c-sexies realizzati dal 2026 entrano nel nuovo assetto: aliquota ordinaria del 33%, con eccezione al 26% per specifici token di moneta elettronica in euro.
Per una guida piu' ampia sui quadri dichiarativi puoi leggere anche la guida Divly su come dichiarare criptovalute in Italia.
La novita' principale: aliquota ordinaria al 33% dal 2026
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che, per le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR realizzati dal 1 gennaio 2026, l'imposta sostitutiva si applichi al 33%. La categoria c-sexies include redditi diversi e altri proventi da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', quando il caso non rientra in redditi d'impresa, lavoro autonomo o lavoro dipendente.
In termini pratici, il 33% puo' riguardare operazioni come:
- vendita di crypto contro euro o altra valuta fiat;
- conversioni fiscalmente rilevanti tra asset con caratteristiche e funzioni diverse;
- proventi da detenzione, come alcune forme di staking o programmi earn;
- rimborso o chiusura di posizioni che generano un reddito diverso da cripto-attivita'.
La regola non dipende dalla data di acquisto del token. Se hai comprato BTC nel 2021 ma lo vendi nel 2026, il momento rilevante per l'aliquota e' la realizzazione della plusvalenza nel 2026.
L'eccezione: 26% per token di moneta elettronica denominati in euro
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha aggiunto un'eccezione importante: per i redditi diversi e gli altri proventi c-sexies derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, l'aliquota resta al 26% invece del 33%.
La stessa legge specifica che, ai fini di questa regola, i token di moneta elettronica denominati in euro sono token il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivita' denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il rinvio e' alla definizione di token di moneta elettronica del Regolamento UE 2023/1114, MiCAR.
Questa eccezione non trasforma tutte le stablecoin in asset al 26%. Una stablecoin ancorata al dollaro, o un token che non soddisfa i requisiti indicati dalla legge, non va automaticamente trattato come token di moneta elettronica in euro. Per un approfondimento specifico sul tema puoi leggere la guida Divly sulle stablecoin in Italia.
La Legge 199/2025 chiarisce anche che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, ne' il rimborso in euro del relativo valore nominale. Questo puo' ridurre alcune frizioni nelle operazioni euro-token-euro, ma non elimina il bisogno di documentare movimenti, valori e natura dell'asset.
La soglia dei 2.000 euro: cosa e' cambiato davvero
Molti investitori ricordano la vecchia soglia dei 2.000 euro. Nel regime introdotto dal 2023, quella soglia aveva un ruolo importante: le plusvalenze e altri proventi crypto erano rilevanti se non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.
Il punto e' che quella soglia non va piu' applicata come regola generale per gli anni recenti. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha rimosso il riferimento alla soglia dall'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies. Le istruzioni del quadro RT 2026 confermano la transizione: per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2024 si guarda alla soglia di 2.000 euro, mentre quelle realizzate dal 1 gennaio 2025 concorrono senza limite d'importo.
Questo significa che, per le operazioni 2026, non conviene ragionare cosi': "sono sotto 2.000 euro, quindi non devo fare nulla". La domanda corretta e' diversa: l'operazione e' fiscalmente rilevante? Se si', qual e' il risultato in euro e come va dichiarato?
Minusvalenze: piu' attenzione, ma anche piu' valore documentale
La rimozione della soglia incide anche sulle minusvalenze. In base all'attuale articolo 68, comma 9-bis del TUIR, se le minusvalenze da cripto-attivita' superano le plusvalenze, l'eccedenza puo' essere portata integralmente in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, se indicata nella dichiarazione relativa al periodo in cui e' stata realizzata.
In pratica, una perdita non e' solo un brutto numero nel portafoglio. Puo' diventare un elemento fiscale utile, ma solo se e' correttamente realizzata, calcolata e dichiarata. Per una guida dedicata puoi leggere l'articolo Divly sul tax loss harvesting crypto in Italia.
L'esempio e' volutamente semplice. Nella pratica devi ricostruire costi, valori normali, commissioni rilevanti, cambio in euro e data di ogni operazione.
Rivalutazione 2025 al 18%: perche' conta ancora nel 2026
La rivalutazione introdotta dalla Legge 207/2024 permetteva, per ciascuna cripto-attivita' posseduta al 1 gennaio 2025, di assumere il valore a quella data al posto del costo o valore di acquisto, pagando un'imposta sostitutiva del 18%. Il pagamento era previsto entro il 30 novembre 2025, con possibilita' di versamento in un massimo di tre rate annuali di pari importo e interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Nel 2026 questa opzione non va presentata come una nuova finestra ordinaria ancora aperta. E' pero' rilevante se l'hai esercitata: il nuovo valore fiscale puo' influire sul calcolo delle plusvalenze future, mentre l'uso del valore rivalutato non consente di generare minusvalenze utilizzabili secondo l'articolo 68, comma 9-bis.
Servono elenco degli asset rivalutati, valore al 1 gennaio 2025, prova del versamento, eventuale piano rateale e collegamento tra quel valore e le vendite successive.
Quadro RW, imposta sul valore e monitoraggio: cosa non sparisce
Il 2026 non elimina gli adempimenti patrimoniali. Dal 2023 il monitoraggio fiscale riguarda le cripto-attivita' in modo ampio, a prescindere dalla modalita' di conservazione e dal fatto che siano detenute presso exchange, wallet custodial o wallet personali. Se sei titolare effettivo, il tema puo' riguardarti anche quando non hai venduto nulla.
Resta anche l'imposta sul valore delle cripto-attivita', pari al 2 per mille del valore rilevante, con regole di proporzione in base al periodo di detenzione. Quando l'imposta non e' applicata da un intermediario residente, il contribuente deve gestire la dichiarazione e il pagamento. Nel calendario 2026, i versamenti collegati alla dichiarazione seguono le scadenze ordinarie delle imposte sui redditi.
Per molti utenti il punto piu' difficile non e' l'aliquota, ma la ricostruzione dei dati: saldi al 31 dicembre, trasferimenti tra wallet propri, operazioni tra exchange, costo fiscale, prezzi di mercato e proventi da staking o DeFi. Qui un calcolatore crypto-first puo' aiutare a ridurre il lavoro manuale. Divly consente di importare transazioni da wallet ed exchange, controllare classificazioni e generare un report fiscale crypto pensato per l'Italia quando sei pronto a dichiarare.
Le scadenze da non confondere nel 2026
Le scadenze pratiche dipendono dal modello usato e dalla tua situazione fiscale, ma per un investitore crypto privato la distinzione piu' importante e' tra pagamento e invio della dichiarazione.
Versamenti 2026
Saldo 2025 e primo acconto 2026 seguono di norma la scadenza del 30 giugno, con possibilita' di versamento entro i termini con maggiorazione quando applicabile.
Per l'invio, il modello 730/2026 ha come riferimento il 30 settembre 2026. Il modello Redditi Persone Fisiche 2026, secondo il portale della dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate, puo' essere presentato entro il 2 novembre 2026. Questo e' rilevante per chi deve usare quadri non gestibili nel 730 o deve integrare la propria posizione con quadri specifici.
Se ti accorgi di errori o omissioni, non aspettare l'ultimo giorno per capire se serve una correttiva, integrativa o un ravvedimento. In caso di ritardi, le sanzioni dipendono da tempi, imposte dovute, tipo di violazione e possibilita' di regolarizzazione.
DAC8 e controlli: dal 2026 aumenta la trasparenza
Il 2026 porta anche un cambiamento di contesto: la disciplina DAC8 estende lo scambio automatico di informazioni fiscali alle cripto-attivita'. In Italia, il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 prevede una disciplina specifica sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attivita'.
Per l'utente finale, il messaggio pratico e' semplice: la qualita' dei dati diventa ancora piu' importante. Exchange e prestatori di servizi soggetti a obblighi di comunicazione possono trasmettere informazioni fiscali, e l'Agenzia delle Entrate puo' incrociare dati con maggiore efficacia. Questo non cambia da solo il calcolo dell'imposta, ma rende piu' rischioso dichiarare in modo incompleto o incoerente.
ISEE: una novita' separata dalla tassazione sulle plusvalenze
La Legge 199/2025 interviene anche sul perimetro patrimoniale rilevante ai fini ISEE, prevedendo l'inserimento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, delle giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero. L'INPS ha poi comunicato la disponibilita' dei nuovi modelli DSU 2026 e l'aggiornamento delle attestazioni ISEE in relazione alle modifiche della legge di bilancio.
Questa non e' una nuova imposta sulle plusvalenze. E' pero' un tema concreto se usi l'ISEE per assegno unico, bonus asilo nido, assegno di inclusione o altre prestazioni. In quel caso le crypto possono rilevare anche come patrimonio, non solo quando generano una plusvalenza.
Come prepararsi per il 2026 senza improvvisare
Per gestire bene il 2026, parti da una ricostruzione annuale e non dal saldo finale. Ti servono almeno:
- esportazioni complete da exchange e wallet;
- distinzione tra trasferimenti interni e operazioni verso terzi;
- costo fiscale documentato di ogni asset;
- valore in euro al momento delle operazioni rilevanti;
- classificazione di staking, earn, airdrop, DeFi, NFT e stablecoin;
- saldo e valore delle cripto-attivita' per il monitoraggio;
- evidenza di eventuali minusvalenze riportabili o rivalutazioni usate.
Se hai molte piattaforme, l'errore piu' comune e' duplicare trasferimenti o scambiare un movimento tra wallet propri per una vendita. Il secondo errore e' ignorare i proventi non convertiti in euro. Il terzo e' applicare la vecchia soglia dei 2.000 euro a periodi in cui non e' piu' quella la regola da usare.
Divly: Un modo più semplice di gestire le tasse crypto in Italia
Divly aiuta gli utenti a importare le transazioni crypto, controllare le classificazioni e scaricare un report fiscale localizzato quando sono pronti a dichiarare.
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Importazione da exchange e wallet: Riunisci le transazioni di più account in un unico posto.
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Maggiore chiarezza: Controlla operazioni, saldi e classificazioni in un flusso unico.
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Report localizzato: Scarica un report pensato per rendere piu' semplice la dichiarazione.
Domande frequenti
Nel 2026 pago gia' il 33% nella dichiarazione che invio?
Dipende dall'anno del reddito. La dichiarazione inviata nel 2026 riguarda normalmente i redditi 2025: per le plusvalenze crypto realizzate entro il 31 dicembre 2025, le istruzioni del quadro RT 2026 indicano il 26%. Il 33% riguarda le plusvalenze e gli altri proventi c-sexies realizzati dal 1 gennaio 2026.
Tutte le stablecoin restano al 26%?
No. L'eccezione riguarda i token di moneta elettronica denominati in euro che soddisfano i requisiti indicati dalla legge. Una stablecoin in dollari, o un token che non rientra nel perimetro richiesto, non diventa automaticamente agevolato.
La soglia dei 2.000 euro vale ancora?
Non come regola generale per i redditi crypto recenti. Le istruzioni del quadro RT 2026 distinguono le plusvalenze fino al 31 dicembre 2024, legate alla soglia, da quelle realizzate dal 1 gennaio 2025, che concorrono senza limite d'importo.
Se non vendo crypto devo comunque dichiarare qualcosa?
Potresti dover dichiarare il possesso ai fini del monitoraggio e dell'imposta sul valore delle cripto-attivita'. Inoltre alcuni proventi, come staking o earn, possono essere rilevanti anche senza una vendita in euro.
DAC8 significa che l'Agenzia delle Entrate vede tutto?
DAC8 aumenta lo scambio automatico di informazioni su cripto-attivita', ma non sostituisce la tua ricostruzione fiscale. Devi comunque conservare dati, export, prove dei trasferimenti e logica dei calcoli.
Le informazioni fiscali che forniamo non costituiscono consulenza fiscale, finanziaria, contabile o legale e non devono essere utilizzate da te o da terzi per evitare conseguenze fiscali. Chiedi consiglio a un professionista fiscale per la tua situazione. Non forniamo alcuna garanzia o promessa sull''accuratezza o completezza delle informazioni qui contenute. Tutto ciò che trovi qui rappresenta la nostra opinione e non un fatto vincolante.